Novità in Materia Fiscali per 2020

Su diverse testate giornalistiche sono apparsi nei giorni scorsi articoli allarmistici sulla possibilità che fosse introdotto l’uso dei registratori di cassa anche per le categorie libero professionali, medici e chirurghi plastici compresi.

Infatti, dal primo gennaio 2020 inizierà l’era dei “corrispettivi telematici”: l’obbligo varrà per tutti, indipendentemente dal fatturato o dal regime fiscale adottato e, salvo per la moratoria di sei mesi sulle sanzioni prevista dal “decreto Crescita”, scontrino e ricevuta fiscale spariranno completamente per essere sostituiti dal nuovo obbligo telematico.

Lo “scontrino telematico”, in realtà, è già in vigore da qualche mese per i soggetti che hanno superato nel 2018 un fatturato di € 400.000 e quindi non è infrequente imbattersi in scontrini contrassegnati come “RT” (registratore telematico) invece del tradizionale “MF” (misuratore fiscale) emessi dal ristorante o dal supermercato o comunque da un esercizio commerciale più strutturato.

Ci sono però alcuni soggetti, tipicamente caratterizzati da un ridotto numero di operazioni da certificare, non dotati di registratore di cassa e che, al momento, emettono “ricevuta fiscale” per certificare le operazioni effettuate (artigiani, ambulanti, etc.). Come si dovranno comportare tali soggetti dal primo gennaio 2020 ?

Per capire bene come gestire al meglio il nuovo obbligo appare opportuno inquadrarne meglio l’ambito applicativo.

La regola generale prescrive che ogni operazione imponibile sia certificata da fattura, salvo eccezioni previste dalla legge.

La principale eccezione riguarda le operazioni di “Commercio al minuto ed attività assimilate” per le quali la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente.

L’esonero comprende la maggior parte delle prestazioni svolte nei confronti di consumatori privati da parte di imprese, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (in particolare se rese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o presso l’abitazione del cliente).

Sono quindi escluse da scontrino tutte le prestazioni effettuate da professionisti (medici, avvocati, commercialisti, etc.) che possono essere certificate solo con fattura.

Per tutte le operazioni per cui la fattura non viene emessa in quanto non obbligatoria e non richiesta, è necessaria però fino al 31/12/2019 la certificazione prevista dal DPR 696/1996 (scontrino o ricevuta fiscale), ma noi non c’entriamo.

Dal 01/01/2020 entrerà invece in vigore per tutti il nuovo obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”, che sostituirà integralmente l’emissione di scontrino e ricevuta fiscale.

La norma istitutiva (il D.lgs. 127/2015) non prevede alcun esonero dall’obbligo, ma il DMEF del 10 maggio 2019 ha “ripescato” le preesistenti fattispecie di esonero dall’emissione di scontrino, applicandole in una non ben definita “in fase di prima applicazione” anche al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione.

 

Alessandro Casadei
CD Aicpe