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Aicpe ETS

Regolamento

Articolo 1

a) Il presente Regolamento rappresenta una integrazione allo Statuto in vigore per l’associazione, ha la stessa efficacia normativa ed è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data Marzo 2026.

b) Il Regolamento può essere modificato sulla base delle richieste dei Soci. Il Socio che ne volesse richiedere la modifica dovrà farne richiesta scritta da inoltrare al Segretario, il quale provvederà ad informarne il Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse valide le modifiche richieste potrà ratificarle e renderle esecutive.

c) Il Regolamento deve essere inviato ai Soci dal Segretario e deve riportare la data di approvazione. Tutte le modifiche al presente Regolamento andranno comunicate per iscritto a tutti i soci

 

Articolo 2

2.1 La AICPE, Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica, persegue i seguenti scopi:

a) promuovere, contribuire a supportare, porre in essere e organizzare, direttamente o indirettamente, attività educazionali e formative sull’utilizzo di tecniche chirurgiche e non aventi a che fare con la chirurgia plastica ed estetica. Tali attività sono volte a favorire la divulgazione delle conoscenze, a livello teorico e pratico e sostenere e incrementare il livello qualitativo e gli standard clinici, a beneficio ultimo dei pazienti e dei medici stessi. In questo contesto, la partecipazione attiva degli Associati alle attività formative ed educazionali promosse dall’Associazione rientra negli scopi e negli obiettivi prefissi dall’Associazione stessa;

b) contribuire alla ricerca, allo sviluppo tecnico e scientifico, tenuto conto delle esperienze pratiche e degli standard qualitativi, nell’ambito della chirurgia plastica ed estetica;

c) Al fine di assicurare la disponibilità d’informazioni corrette, aggiornate e scientificamente fondate, diffondere al pubblico, ai media, ai gruppi professionali ed alle istituzioni dati e conoscenze sull’ambito di applicazione, sui rischi e benefici, sugli effetti avversi e sui trattamenti e sulle terapie sinergiche associabili alla chirurgia, nonché sugli standard qualitativi e sulle attualità e innovazioni a livello scientifico;

d) rappresentare e tutelare, ove necessario ed opportuno, in ogni modo e forma, il prestigio e l’onorabilità’ dei medici della associazione a scopo terapeutico e i trattamenti chirurgici e le terapie sinergiche associabili nelle indicazioni estetiche, presso tutte le sedi istituzionali, scientifiche e politiche, anche comunitarie;

e) promuovere, organizzare o istituire gruppi di studio e di ricerca sulla chirurgia estetica e plastica in particolare in ambito estetico e sui trattamenti e sulle terapie sinergiche associabili alla stessa;

f) elaborare e/o fornire consulenza per la redazione di linee guida diagnostiche e terapeutiche nell’area della chirurgia estetica e con particolare riferimento alle tecniche chirurgiche e non e sui trattamenti e sulle terapie sinergiche associabili alle stesse;

g) collaborare con il Ministero della Salute e/o con altri enti, organismi, agenzie e istituzioni pubbliche o private nonché organismi scientifici con riguardo a progetti o attività relativi alla chirurgia estetica e plastica e dei trattamenti e delle terapie sinergiche associabili alla stessa;

h) aderire, collegarsi od affiliarsi ad altre associazioni, società scientifiche, fondazioni e/o altri organismi, nazionali ed internazionali, che abbiano scopi statutari simili o collegati a quelli previsti dal presente statuto e che siano comunque apolitiche, apartitiche, aconfessionali e prive di scopo di lucro.

i) L’Associazione potrà accogliere richieste di affiliazione da parte di enti, società scientifiche o associazioni nazionali o internazionali con finalità assimilabili agli scopi statutari e che siano comunque apolitiche, apartitiche, aconfessionali e prive di scopo di lucro.

 

Articolo 3

3.1 Associati Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che per la loro attività professionale esercitano la specifica attività che l’Associazione rappresenta e che ne condividono i valori e i fini. Possono far parte di AICPE tutti i soggetti appartenente alla categoria professionale di medico chirurgo specialisti in Chirurgia Plastica e specialità attinenti o che stiano seguendo il percorso della specialità in Chirurgia Plastica o che esercitino la chirurgia estetica con delle benemerenze tali che i Probiviri ed il Consiglio Direttivo ritengano essere sufficienti a dimostrare le capacità professionali in Chirurgia Estetica o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.

3.2 Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di Associati:

a) Ordinari;

b) Effettivi

c) Onorari

d) Aspiranti

e) Corrispondenti

f) Aggregati

 

Articolo 4

4.1 Coloro che vogliano divenire Soci oltre a possedere i diritti civili di legge, devono:

a) predisporre la domanda di ammissione, cui debbono essere in originale o in autodichiarazione sostitutiva: – la laurea in medicina e chirurgia; – l’iscrizione all’Ordine dei Medici e Chirurghi in Originale; – il curriculum vitae aggiornato; – il certificato riportante la data di specializzazione o i certificati comprovanti specifiche competenze in chirurgia estetica nell’ambito delle specializzazioni affini accettate come da art. 4.10 del presente Regolamento. Inoltre, per i Soci Ordinari, Aspiranti, Aggregati e Stranieri sono richieste due lettere di presentazione sottoscritte da due Soci Ordinari o Effettivi che si rendano garanti del candidato.

Per i medici specializzandi, invece, i garanti sono i membri del Consiglio AICPE: non è pertanto necessario presentare lettere di presentazione, ma occorre allegare un documento che attesti la frequenza della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica.

 

b) versare la quota d’iscrizione.

La documentazione dovrà essere caricata tramite il portale www.aicpe.org, nella sezione Nuove Iscrizioni.
Il materiale inviato sarà esaminato dai 
Probiviri, che entro un termine massimo di 30 giorni – salvo necessità di integrazioni documentali – formuleranno il proprio parere e lo trasmetteranno al Consiglio Direttivo AICPE.

4.3 il Consiglio Direttivo successivamente alla valutazione dei Probi Viri si pronuncerà per l’ammissione o meno dell’associato ad una delle categorie di soci previsti dallo statuto. Nel caso di rifiuto della domanda di ammissione all’Associazione il Consiglio Direttivo non è tenuto a comunicare al richiedente la motivazione della decisione, la documentazione non sarà restituita e la decisione è inappellabile.

4.3 Verranno ritenute valide tutte le richieste pervenute entro 30 giorni dallo svolgimento dell’Assemblea dei Soci

4.4 La ratifica dell’ingresso dei nuovi soci diventerà definitiva solo dopo la votazione a maggioranza in Assemblea dei Soci, salvo eccezioni messe in evidenza dall’assemblea stessa. L’elenco dei nuovi candidati per i quali si richiederà in Assemblea il voto dei Soci andrà pubblicato insieme all’ordine del giorno dell’Assemblea almeno quindici giorni prima del suo svolgimento.

4.5 Al nuovo Socio, dopo la ratifica del consiglio Direttivo, la Segreteria comunicherà il suo ingresso nell’Associazione, con allegata copia dello Statuto e del Regolamento.

4.6 Qualora l’Assemblea non ratificasse la domanda di Iscrizione la Segreteria comunicherà al socio aspirante quanto avvenuto mezzo Raccomandata, mail e PEC

4.7 I Soci Presentatori si assumono la responsabilità difronte all’Associazione garantendo sulle informazioni prodotte dal candidato, sui suoi requisiti e sul suo comportamento morale. Il Socio Presentatore che per due volte consecutive vedrà bocciato l’ingresso di candidati da egli stesso promossi non potrà sostenere ulteriori richieste di iscrizione per almeno tre anni.

4.8 La domanda di ammissione a Socio Onorario deve essere presentata da almeno cinque Soci Ordinari e/o Effettivi. L’Assemblea Ordinaria approverà o respingerà queste domande con voto a maggioranza semplice.

4.9 lo specializzando, una volta conseguito il titolo di specialista, può fare richiesta di diventare socio aspirante, non ordinario. Dopo 3 anni può presentare nuova richiesta, con due ulteriori lettere di presentazione e il modulo interventi compilato, per accedere alla qualifica di socio ordinario.

 

4.10 Per la presentazione della domanda di iscrizione ad AICPE, qualora il candidato non sia in possesso del titolo di specializzazione in Chirurgia Plastica rilasciato da un’Università italiana o da un’istituzione estera riconosciuta da appositi Decreti Ministeriali, è richiesta una specializzazione in discipline affini (Chirurgia Maxillo-Facciale, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Oftalmica, Dermatologia, Chirurgia Generale, Ginecologia, Chirurgia Toracica e relative equipollenze). In tal caso, il richiedente dovrà dichiarare di svolgere, nell’ambito della propria attività professionale, esclusivamente specifici ambiti della chirurgia plastica estetica riferiti al distretto anatomico di competenza della propria specializzazione.

 

Articolo 5

5.1 Tutti gli associati hanno diritto e dovere:

a) a partecipare all’Assemblea Ordinaria o/e Straordinaria se in regola con la quota sociale, nonché votare per ogni materia di competenza delle assemblee comprese approvazioni e modifiche di Statuto e nomina degli organi sociali;

b) a partecipare alla vita associativa.

5.2 Tutti gli associati hanno il dovere di:

a) provvedere tempestivamente al pagamento della quota Associativa annuale entro il 30 gennaio di ogni anno e di altre eventuali quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo. Alla Segreteria, su indicazione della Tesoreria, spetterà il compito di inviare ad ogni socio la richiesta del nuovo pagamento, con le modalità ed i riferimenti per effettuarlo, e degli eventuali arretrati non ancora saldati.

b) osservare e rispettare tutte le norme dello Statuto dell’Associazione, il Regolamento Attuativo e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto dello Statuto e del Regolamento;

c) collaborare con gli organi sociali per il raggiungimento degli scopi statutari;

d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione, una condotta etica ispirata ai principi di onorabilità e diligenza e impegnarsi a dichiarare ogni potenziale conflitto d’interessi che potesse insorgere tra le attività statutarie e quelle private e professionali del singolo socio;

e) prestare aiuto e collaborazione agli associati con spirito di amicizia, solidarietà e senza compenso.

 Viene altresì ribadita l’importanza di mantenere un comportamento corretto e solidale nei confronti dei soci coinvolti in vertenze medico-legali, fermo restando che AICPE non può in alcun modo intervenire o esprimersi nel merito di tali controversie.

f) Tutti i soci AICPE hanno l’obbligo e la funzione di rappresentare l’Associazione. Il comportamento pubblico dei Soci, sui media, sui social, su internet ed in qualsiasi altra occasione pubblica, deve tener conto del fatto che in queste occasioni il Socio rappresenta oltre che se stesso, anche l’Associazione. Ogni comportamento non congruo sarà giudicato dai Probi Viri ed eventualmente sanzionato, come da statuto, fino all’esclusione dall’Associazione, qualora il Consiglio Direttivo ed i Probi Viri giudicheranno tale comportamento come lesivo dell’immagine dell’Associazione stessa.

g) le cariche sociali, i membri eletti nei vari comitati svolgeranno la loro attività a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spesa occorsi in relazione alle attività statutarie, previamente autorizzati dal Consiglio, e che saranno rimborsate previa produzione di ricevute o documenti fiscali giustificativi. Eventuali delibere del Consiglio Direttivo moduleranno tali rimborsi.

h) Il candidato che desidera iscriversi all’Associazione dovrà versare la quota di iscrizione contestualmente alla presentazione della sua domanda. Qualora l’Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo non accettassero la sua iscrizione, la segreteria provvederà quanto prima al rimborso in toto della quota versata.

 

Articolo 6

6.1 La qualifica Socio si perde per dimissioni, esclusione e morte.

a) Dimissioni: – il recesso dallo status di Socio può essere comunicato in ogni momento in forma scritta al Consiglio Direttivo con raccomandata a/r e ha validità solo con l’inizio del nuovo anno sociale. – L’associato resta sempre obbligato nei confronti dell’Associazione qualora si sia reso debitore nei suoi confronti.

b) Esclusione: – l’associato viene escluso dalla Associazione qualora non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale o di altre quote straordinarie deliberate dall’Assemblea nei termini previsti all’art. 5.2 lettera “a” del presente regolamento. – nel caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 3 e 4, ove applicabili; – nel caso dell’inosservanza e di quanto previsto dall’art. 5.2; – quando, in qualunque modo o forma, l’Associato arrechi pregiudizio all’Associazione anche ove questo pregiudizio si sia tradotto in un danno materiale o all’immagine dell’Associazione ovvero nel caso in cui il socio si renda autore di azioni disonorevoli o contrarie alla legge o che in ogni caso siano idonee ad ostacolare il buon andamento delle attività scientifiche, didattiche e istituzionali dell’Associazione. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo senza necessità di ricorrere all’Assemblea e la decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

c) I Soci che per entro il 31 gennaio non abbiano regolarizzato il contributo annuale d’iscrizione deliberato dal Consiglio Direttivo, perdono tutti i diritti e i benefici associativi. AL 31 GENNAIO dell’anno successivo il socio decade. – L’associato che ha receduto volontariamente o che non ha regolarizzato la quota di competenza può riammesso successivamente a discrezione del Consiglio Direttivo, nonché con il versamento dei contributi pregressi con una mora del 25%, qualora la riammissione avvenga entro due anni. Altrimenti, a partire dall’anno successivo, per rientrare in aicpe, ripresenterà la domanda completa.

d) L’associato che ha receduto volontariamente può essere riammesso, a discrezione del CD, entro i due anni, dopo il versamento dei contributi pregressi.

e) i Soci che non hanno titolo di specializzazione in chirurgia plastica, rilasciato da Università Italiana o di altro Paese riconosciuto da Decreto Ministeriali non possono per nessuna ragione, non escludendo carta stampata, web e social, definirsi Chirurgo plastico o specialista in chirurgia plastica o ricostruttiva o estetica. Potrà elencare le attività chirurgiche di competenza della sua specializzazione, pena l’esclusione insindacabile dalla Società e la eventuale trasmissione all’Ordine dei Medici per eventuali provvedimenti disciplinari.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

6.2 Procedimento disciplinare. L’iscritto all’Associazione che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della sua professione, di violazione delle norme del codice etico, di quelle del presente statuto o del regolamento attuativo, o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, o sia stato condannato con sentenza penale per reati dolosi, è sottoposto a procedimento disciplinare.

6.3 Sanzioni. Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo la gravità dei casi, sono:

– la censura scritta;

– la sospensione;

– la radiazione.

6.4 Censura. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. Essa è applicata nei casi di comportamenti inadempienti agli obblighi statutari o del codice etico, di non particolare gravità.

6.5 Sospensione. Comportano di diritto la sospensione dall’Associazione:

1. la sospensione dall’esercizio professionale, disposta a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o dell’ordine dei medici a cui il socio è inscritto

2. la condanna per un reato doloso;

3. l’emissione di un provvedimento cautelare quale il mandato o un ordine di cattura;

4. in tutti i casi in cui si renda necessaria per salvaguardare, in via cautelare e insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, la dignità ed il decoro dei Chirurghi Plastici Estetici in generale e della Associazione e degli associati in particolare.

6.6 Durata della Sospensione. La sospensione per i) sospensione dall’esercizio professionale, ii) per condanna definitiva o per provvedimento cautelare ha la stessa durata del fatto che l’ha determinata. La durata sospensione nei casi di cui al nr. 4 del comma 4 del presente articolo, è deliberata dal Consiglio Direttivo nella medesima delibera che la dispone. Alla sospensione può seguire il provvedimento definitivo di radiazione deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo nelle modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
Per effetto della delibera di sospensione l’associato non può esercitare alcun diritto inerente la qualità di socio. Se membro di un organo dell’associazione, decade con effetto immediato. 
Il Collegio dei Probi Viri, può sospendere in via cautelare, su ricorso dell’interessato, la delibera di decadenza dall’organo di appartenenza, qualora la sospensione sia stata disposta per un periodo inferiore a tre mesi.

6.7 Radiazione di Diritto. Comportano la radiazione di diritto: la condanna in sede penale con sentenza passata in giudicato per fatti dolosi anche estranei all’esercizio dell’attività professionale; l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo superiore ad un anno.  La radiazione di diritto è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, su proposta vincolante del Collegio dei Probiviri.

6.8 Radiazione non di Diritto. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, la radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo contro l’iscritto all’Associazione che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la reputazione e la dignità della professione; abbia gravemente violato le norme del codice etico e dello Statuto, abbia tenuto comportamenti contrari agli interessi dell’associazione e degli associati, in particolare qualora abbia svolto di attività pregiudizievoli agli interessi sociali. La radiazione ai sensi del presente comma è deliberata dal Consiglio Direttivo all’unanimità, su proposta vincolante del Collegio dei Probiviri.

6.9 Svolgimento del Procedimento Disciplinare. Il Consiglio Direttivo, su segnalazione del Collegio dei Probiviri, avvia l’azione disciplinare con la convocazione dell’adunanza che ne delibera l’apertura. Il Collegio dei Probiviri illustra l’istruttoria svolta e se del caso approfondisce l’istruttoria su indicazione del Consiglio Direttivo. All’incolpato vengono trasmesse a mezzo pec le contestazioni mosse e viene invitato all’udienza disciplinare che deve tenersi nel termine minimo di quindici giorni dalla data di trasmissione delle contestazioni all’incolpato stesso, per garantire un adeguato approfondimento e predisporre le proprie giustificazioni da parte dell’iscritto. All’udienza disciplinare partecipa il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, il Coordinatore dei Probiviri relaziona all’incolpato gli esiti dell’istruttoria. L’incolpato, all’esito, ha la possibilità di illustrare le proprie giustificazioni e di riservare l’invio di documenti e di memorie nel termine di 7 giorni dall’udienza disciplinare.

6.10 Conclusa la fase istruttoria e di discussione di cui al comma 7 del presente articolo, il Collegio dei Probiviri formula la proposta di sanzione e la rimette al Consiglio Direttivo durante un’adunanza dedicata. Il Consiglio Direttivo delibera la sanzione da comminare all’incolpato a maggioranza semplice, ad eccezione della radiazione comminata ai sensi del comma 6 del presente articolo che deve essere deliberata all’unanimità. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, la delibera viene demandata all’Assemblea ordinaria. La decisione deve essere trasmessa a mezzo Pec all’incolpato nel termine di giorni 20 dalla relativa delibera.

6.11 Le deliberazioni disciplinari di particolare gravità possono essere notificate entro trenta giorni dalla loro adozione all’Ordine dei Medici competente, su delibera del consiglio direttivo. La decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla comunicazione, dall’interessato al Collegio dei Probi Viri, a mezzo pec mediante trasmissione di un ricorso motivato.

6.12 L’iscritto radiato dall’Associazione può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno quattro anni dal provvedimento di radiazione e, se questo fu emesso a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. La riammissione è deliberata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo. L’istanza di riammissione se rigettata può essere riproposta al Consiglio Direttivo non prima del decorso del termine di cinque anni dal provvedimento di rigetto. l’iscritto venga riammesso e successivamente radiato, questo provvedimento sarà da ritenersi definitivo e preclusivo di ulteriori ammissioni.

6.13 L’azione disciplinare si prescrive in tre anni dal fatto o dall’avvenuta conoscenza dello stesso.

6.14 Con la sospensione e la radiazione nessun diritto spetta al radiato o all’escluso sul patrimonio dell’associazione, ovvero a rimborsi di quote o altro.

 

Articolo 7

La Quota sociale è stabilita una quota associativa da versarsi all’atto dell’ammissione ad AICPE, detta quota sarà versata per il rinnovo del proprio status di associato ogni anno.

7.1 L’importo della quota Associativa annuale sarà determinata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea.

7.2 Versamenti: il versamento della quota Associativa deve avvenire all’atto della conferma di ammissione all’Associazione.

7.3 Gli Associati Onorari non sono tenuti al versamento delle quote Associative, pur mantenendo tutti i diritti come soci AICPE. Hanno inoltre la possibilità di partecipare ai corsi AICPE gratuitamente.

Al termine del proprio mandato, i Past President assumono la qualifica di Soci Onorari.

7.4 I soci, che per qualunque motivo hanno saltato delle annualità ed essendo fuoriusciti da AICPE volessero rientrarvi, possono, saldando tutte le quote mancanti, divenire automaticamente di nuovo soci di AICPE senza presentare alcuna domanda al Consiglio Direttivo.

7.5 I soci, che abbiano superato il 70′ anno di età hanno diritto ad una quota agevolata pari al 50% della quota dei soci ordinari.

 

Articolo 8

8.1 L’Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Associazione.

a) Essa è composta da tutti i Soci in regola con la quota associativa al momento della convocazione dell’Assemblea;

b) I Soci hanno diritto di voto, se in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio ha diritto ad un voto e ciascun socio può raccogliere un massimo di 5 (cinque) deleghe.

c) I Soci Ordinari hanno DIRITTO DI VOTO ATTIVO E PASSIVO, sono dunque gli unici che hanno il diritto a partecipare alle cariche elettive dell’Associazione.

I Soci Aggregati, Effettivi, Aspiranti e Stranieri hanno solo diritto di voto attivo.

La categoria di Socio Effettivo scompare e si congela tale qualifica ai soci attualmente tali.

I Soci Specializzandi non hanno diritto di voto.

d) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal vicepresidente o dal Segretario o dal consigliere più anziano. Il Segretario di AICPE riporterà le delibere adottate dall’assemblea sul Libro dei Verbali.

e) La convocazione, le competenze e le delibere dell’Assemblea sono regolamentate dall’art. 11 dello Statuto.

f) L’ordine del giorno viene stabilito dal Presidente, in accordo con il Segretario, il quale ne darà comunicazione a tutti i Soci nei termini statutari previsti. I Soci che volessero porre in discussione argomenti da inserire nell’ordine del giorno dovranno farne richiesta scritta al Segretario almeno un mese prima dell’Assemblea. Sugli argomenti all’ordine del giorno ogni socio potrà intervenire prenotandosi con il Segretario.

g) L’Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, del Codice Etico e su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci Ordinari

Articolo 9

9.1

a) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) Consiglieri più il Presidente, i Vicepresidente il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea degli Associati Ordinari, in regola con la quota associativa e non morosi; il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti per un solo altro mandato consecutivo. Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono proposti dal Consiglio Direttivo uscente scegliendo tra soci che abbiano già avuto precedenti esperienze direttive in AICPE e vengono anch’essi eletti ogni due anni a il segretario e tesoriere possono fare due mandati consecutivi al massimo e come per i membri del Consiglio Direttivo essere eletti più volte nell’arco della loro vita.

b) In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
Se la graduatoria degli eletti risulta esaurita o insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

c) Nel caso di uscita del Presidente, sarà sostituito dal Vicepresidente o in sua mancanza dal Segretario o dal Tesoriere o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

9.2 Il Consiglio Direttivo è regolamentato dagli art. 15 dello Statuto.

9.3 I compiti del Consiglio Direttivo sono regolamentati dall’art. 16 dello Statuto.

9.11 Non esiste incompatibilità tra l’essere socio Sicpre e avere cariche elettive in Aicpe, ma un socio Aicpe che abbia ricoperto un ruolo nel CD Sicpre non può ambire a cariche nel CD Aicpe nei cinque anni successivi

 

9.4 il Presidente e la sua funzione sono regolamentati dagli art. 13 dello Statuto.

a) Il Presidente di AICPE è il rappresentante legale della Associazione. Nelle votazioni nell’ambito del Consiglio Direttivo, qualora fosse stata raggiunta la parità, il voto del Presidente Uscente ha un valore doppio. Indice le Assemblee dei Soci e presiede il Congresso annuale della Associazione. Ad esso spetta anche il compito di convocare Assemblee Straordinarie, dopo avere interpellato il Consiglio Direttivo a riguardo. Valuta che le attività scientifiche, congressuali e di formazione, siano consone con le finalità statutarie dell’Associazione. Controlla che le attività di aggiornamento professionale e di Formazione Continua (E.C.M.) siano di qualità adeguata alle finalità dell’Associazione ed in linea con le disposizioni ministeriali in merito. Si impegna a collaborare in prima persona con il Ministero della Salute o, in caso di impossibilità temporanea dello stesso, potrà nominare, nell’ambito dei membri del Consiglio Direttivo o ad un altro Socio di sua fiducia, un sostituto provvisto con delega di rappresentanza della Associazione.

b) Interpellato il Consiglio Direttivo, può istituire premi o borse di studio per gli associati. Sarà il Presidente a proclamare i vincitori di premi o borse di studio, che verranno comunicati a tutti i soci.

c) Nel caso di impossibilità a proseguire il mandato di Presidente, questa carica verrà conferita al Vice-Presidente il quale ne assume tutte le funzioni e resta in carica fino al naturale mandato elettivo. Il Vice- Presidente che si fa carico della sostituzione del Presidente eletto non perde la facoltà di potere essere rieletto tra le cariche sociali nelle elezioni successive.

9.5 Il Vicepresidente e la sua funzione sono regolamentati dagli art. 14 dello Statuto.

9.6 Il Segretario e la sua funzione sono regolamentati dagli art. 19 dello Statuto.

a) Il Segretario fa parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto. Ad esso spettano le mansioni organizzative della Associazione. In accordo con il Presidente, stila l’ordine del giorno delle Assemblee Sociali e delle riunioni del Consiglio Direttivo, invia le convocazioni, redige i verbali delle suddette riunioni e provvede all’invio di questi ultimi ai diretti interessati a tutti i soci in caso di Assemblee Sociali, ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Probi Viri in caso di riunioni del Consiglio).

b) In accordo con il Presidente tiene i contatti con le altre Società Scientifiche della stessa specialità o di specialità affini. Cura i rapporti con la stampa. Aggiorna ed è responsabile dell’archivio sociale e dell’elenco aggiornato dei soci.

c) Nell’ambito dell’Assemblea dei Soci presenta una relazione con il resoconto delle attività svolte nel corso dell’anno dall’Associazione. Il Segretario comunica a tutti i soci l’elenco dei nominativi eletti nel Consiglio Direttivo, con le specifiche cariche sociali, e l’elenco dei Probi Viri.

d) La sede operativa del Segretario sarà quella indicata da quest’ultimo, mentre la sede ufficiale è quella dell’Associazione.

9.7 Il tesoriere e la sua funzione è regolamentata dall’ art 18 dello statuto.

a) Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione dei fondi dell’Associazione. E’ membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto. E’ responsabile della cura dei libri contabili. Incassa ogni forma di pagamento (quote sociali, elargizioni, donazioni ecc.) di pertinenza dell’Associazione. Ogni anno, in occasione dell’Assemblea Annuale dei Soci, presenta una relazione sul bilancio consuntivo dell’anno passato e sul bilancio preventivo per l’anno in corso.

b) Il Tesoriere può avvalersi della consulenza di un Dottore Commercialista di sua scelta.

c) Risponde in ogni momento al Presidente sulla situazione finanziaria dell’Associazione. E’ tenuto a comunicare prontamente al Segretario l’arrivo delle quote sociali e degli eventuali aspiranti Soci, nonché, al termine dell’anno sociale, l’elenco dei soci morosi. La sede operativa del Tesoriere è quella da lui indicata, mentre la sede ufficiale è quella dell’Associazione.

9.8 i Probiviri e la loro funzione sono regolamentati dall’ art. 22 dello Statuto.

a) Il Collegio dei Probi Viri viene eletto dall’Assemblea dei Soci e nomina al suo interno un proprio Coordinatore.

b) Le decisioni del Collegio dei Probi Viri devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo con le motivazioni che hanno determinato il giudizio ed hanno valore se approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti.

9.9 Il Comitato Scientifico è regolamentato dall’art 20 dello Statuto

a) Il Consiglio Direttivo nomina alla sua elezione i membri del Comitato Scientifico che è composto da due a tre membri; i membri dureranno in carica due anni, fino a scadenza del mandato del Consiglio che li ha eletti. Il Comitato potrà stabilire al suo interno un Regolamento.

b) Il Comitato Scientifico ha facoltà di formulare al Consiglio Direttivo proposte scientifiche per lo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione perseguite dalla Associazione. Inoltre il Comitato, di concerto con il Consiglio Direttivo, hanno la facoltà di indire borse di studio.

c) Il Comitato Scientifico in collaborazione con il Consiglio Direttivo ha il compito di programmare, sviluppare e organizzare eventi scientifici e di aggiornamento, nonché promuovere la redazione di linee guida e testi scientifici;

9.10 Il Collegio di Garanzia e la sua funzione è regolamentata dall’ art 21 dello statuto.

a) Il Collegio di garanzia è un organo consultivo e propositivo della predetta Associazione, istituito con la finalità di supportare il Consiglio Direttivo nelle valutazioni strategiche, offrendo un contributo di esperienza, equilibrio e continuità.

b) Ne fanno parte tre Past Presidents dell’Associazione AICPE, eletti dal Consiglio Direttivo. La durata del mandato all’interno del Collegio è di due anni.

c) Il Collegio non ha diritto di voto all’interno del Consiglio Direttivo, ma può essere interpellato per esprimere il parere sulle due cariche apicali del nuovo Consiglio Direttivo, formulare osservazioni e proporre iniziative su temi rilevanti per la vita associativa, nel rispetto dei valori fondanti dell’AICPE e dalla sua missione di crescita culturale e scientifica.

9.11 L’organo di Controllo e la sua funzione è regolamentata dall’ art 17 dello statuto.

a) L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.
Esso resta in carica 2 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.


b) I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.


c) L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l’elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.


d) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


e) Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’ art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.


f) Ai componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Articolo 10

La gestione economica dell’Associazione è disciplinata dall. Art. 17 dello Statuto e dall’Art 9.7 del Regolamento. Il Tesoriere, di concerto con il Consiglio Direttivo, provvederà all’amministrazione del patrimonio sociale e redigerà i progetti dei bilanci annuali in via consuntiva e preventiva da presentare all’Assemblea coadiuvato dal Revisore Unico.

 

Articolo 11

11.1 I convegni e gli eventi formativi e di aggiornamento saranno organizzati, se possibile, nell’ambito del programma ECM.

11.2 Al Consiglio Direttivo, spetta il compito d’indire, organizzare e gestire (porre in essere) i Corsi nonché svilupparne i programmi. Spetterà invece all’Associazione, in collaborazione con il Comitato di Comunicazione Esterna, pubblicizzare in modo adeguato i Corsi.

11.3 I contenuti dei corsi di aggiornamento saranno anche oggetto di proposta dell’Assemblea degli associati e del Comitato Scientifico sulla base dello sviluppo della scienza e tecnica medica e delle esigenze.

11.4 Le attività dei corsi, che saranno a pagamento, sono finanziate tramite i contributi non solo degli associati, ma anche degli Enti pubblici e/o privati, ivi compresi i contributi delle aziende interessate, nel rispetto dei criteri e dei limiti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e/o nel rispetto di tutte le normative e regolamentazioni applicabili.

 

11.5 Principi di regolamentazione per l’approvazione e/o il patrocinio di AICPE a: corsi aggiornamento, congressi e meeting

I corsi che richiedono l’APPROVAZIONE o il PATROCINIO sono eventi organizzati in modo indipendente da associazioni, organizzazioni scientifiche affini o da singoli chirurghi plastici associati. Gli organizzatori possono a loro discrezione provvedere a fornire i crediti ECM attraverso un’agenzia separata, infatti il patrocinio non è una convalida per i crediti ECM. Gli eventi devono essere stati esaminati dal Consiglio Direttivo che dopo opportuna verifica, delibera ufficialmente l’approvazione o il patrocinio dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica.

Non verranno prese in considerazione le richieste di patrocinio nelle quali vengano inclusi gli Odontoiatri.

I corsi approvati da AICPE disporranno unicamente dell’utilizzo del logo che potrà apparire su tutte le stampe del congresso, convegno, meeting, incontro, riunione e sarà pubblicato sull’AICPENews nella sezione dedicata.

I corsi patrocinati da AICPE oltre a disporre dell’utilizzo del logo che potrà apparire su tutte le stampe – compresi i certificati di partecipazione – del congresso, convegno, meeting, incontro, riunione, l’evento sarà pubblicato sul sito www.aicpe.org, sarà pubblicato su AICPENews nella sezione dedicata.

Gli interessati dovranno compilare dal sito la domanda di patrocinio, allegando i documenti richiesti, come indicato nella sezione dedicata del sito.

La richiesta per l’approvazione del patrocinio, per essere accettata, oltre a contenere i documenti sopra indicati, deve rispondere ai seguenti criteri:

– Deve essere compilata e completata dal Responsabile dell’evento, che deve essere membro attivo dell’AICPE.

– Deve essere presentata al Consiglio Direttivo prima che vi sia alcuna menzione di patrocinio di AICPE su qualsiasi materiale o su qualsiasi sito web.

– Il Responsabile dell’evento, prima che gli oratori siano invitati, deve rendere partecipe il Consiglio Direttivo del contenuto scientifico degli argomenti trattati dal programma e dei nomi dei relatori invitati.

– Il programma del corso deve essere rivolto principalmente a chirurghi plastici

– Non è permesso indicare in alcuna pubblicazione che sia stato richiesto il patrocinio AICPE

Il processo di approvazione da parte del Consiglio Direttivo richiederà circa due mesi. Pertanto è opportuno per chiunque faccia richiesta di pianificare con attenzione la propria campagna pubblicitaria dell’evento scientifico.

E’ stata definita una finestra temporale in cui non si danno patrocini, in prossimità dei corsi Aicpe (due settimane prima e due dopo) ed in prossimità del congresso nazionale (sei settimane prima e sei dopo nella stessa regione e quattro prima e dopo fuori regione).

 

Articolo 12

Rapporti con altre Società scientifiche e con Enti Pubblici L’Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, promuove i rapporti e le affiliazioni con Società scientifiche o Enti che abbiano finalità simili o collegati a quelle previste dallo Statuto di AICPE.

 

Articolo 13

a) Per la disciplina relativa al funzionamento delle articolazioni regionali e il codice disciplinare di comportamento si rinvia ai singoli regolamenti attuativi. Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

b) I Soci che incorrano in controversie tra altri Soci o direttamente con l’Associazione possono rivolgersi al Collegio dei Probi Viri per rimettersi al suo giudizio.

c) Il Socio che viene sottoposto a pene disciplinari ha diritto, prima che esse vengano applicate, di rivolgersi al Presidente ed al Collegio dei Probi Viri per essere da questi ascoltato o presentando loro una memoria difensiva.

A partire dal 1° gennaio 2026 è stata istituita una Commissione Etica congiunta SICPRE/AICPE che, anche attraverso segnalazioni condivise alle Autorità competenti, si propone di esprimere un giudizio collegiale e di adottare eventuali provvedimenti nei confronti dei colleghi operanti nel campo della chirurgia Plastica Estetica che non risultino iscritti ad alcuna delle due Società.

15.1 – Denominazione e finalità

AICPE Solidale è l’iniziativa della Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica – AICPE, destinata a promuovere, sostenere e coordinare attività di solidarietà, cooperazione e aiuto a favore di progetti di interesse sociale, sanitario, umanitario e scientifico, in Italia e all’estero.

L’iniziativa ha lo scopo di favorire interventi e progetti, anche in ambito non strettamente medico, che abbiano una ricaduta concreta sul miglioramento delle condizioni di vita di persone, comunità o territori in situazioni di fragilità, emergenza, bisogno o svantaggio.

15. 2 – Ambito di intervento

AICPE Solidale può sostenere, nei limiti delle disponibilità economiche e secondo le procedure del presente regolamento:

– progetti di natura sanitaria o medica;

– progetti umanitari e di cooperazione internazionale;

– iniziative di assistenza sociale e di supporto a categorie fragili;

– progetti educativi, formativi e scientifici con finalità solidaristiche;

– interventi di aiuto in contesti di calamità, emergenza o grave vulnerabilità;

– altre attività coerenti con i valori dell’Associazione e con le finalità di solidarietà.

I progetti possono essere promossi in Italia o in Paesi esteri, purché presentino requisiti di serietà, utilità sociale, sostenibilità e trasparenza.

15.3 – Principi generali

Le attività di AICPE Solidale si ispirano ai principi di:

– trasparenza;

– imparzialità;

– tracciabilità delle decisioni;

– utilità sociale;

– coerenza con i valori statutari dell’Associazione;

– effettiva realizzabilità dei progetti;

– corretto impiego delle risorse raccolte;

– assenza di conflitti di interesse.

Nessun progetto potrà essere finanziato se non previamente valutato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

15.4 – Risorse destinate

Le risorse destinate ad AICPE Solidale possono provenire da:

– contributi volontari dei soci;

– donazioni di soggetti terzi;

– sponsorizzazioni o liberalità compatibili con le finalità associative;

– proventi di eventi benefici, campagne raccolta fondi o iniziative dedicate;

– eventuali altri introiti destinati espressamente alla solidarietà.

Le somme raccolte devono essere contabilizzate in modo distinto e utilizzate esclusivamente per i fini solidaristici deliberati.

15.5 – Presentazione dei progetti

I progetti da sottoporre ad AICPE Solidale devono essere presentati in forma scritta e contenere almeno:

– denominazione del progetto;

– soggetto proponente;

– obiettivi del progetto;

– area geografica di intervento;

– destinatari finali;

– durata prevista;

– descrizione delle attività da svolgere;

– budget complessivo;

– quota di finanziamento richiesta ad AICPE Solidale;

– eventuali co-finanziamenti già acquisiti o richiesti;

– modalità di realizzazione;

– indicatori di risultato;

– soggetti responsabili dell’attuazione e del monitoraggio.

La documentazione deve essere completa e corredata, ove possibile, di preventivi, relazioni tecniche, lettere di sostegno, autorizzazioni o altro materiale utile alla valutazione.

15.6 – Comitato AICPE Solidale

Le attività di istruttoria e valutazione sono affidate al Comitato AICPE Solidale, nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il Comitato è composto da un numero di membri determinato dal Consiglio Direttivo e opera secondo criteri di autonomia, riservatezza e indipendenza di giudizio.

Il Comitato:

– riceve le proposte progettuali;

– verifica la completezza della documentazione;

– valuta la coerenza del progetto con le finalità associative;

– esprime un parere istruttorio o una proposta di approvazione o rigetto;

– propone eventuali condizioni, limiti o integrazioni;

– monitora, se richiesto, l’andamento dei progetti finanziati.

15.7 – Criteri di valutazione

Ai fini dell’approvazione, il Comitato valuta i progetti secondo i seguenti criteri:

– coerenza con le finalità di AICPE Solidale;

– impatto sociale, sanitario o umanitario;

– fattibilità tecnica e organizzativa;

– sostenibilità economica;

– chiarezza degli obiettivi e dei risultati attesi;

– trasparenza del soggetto proponente;

– affidabilità dei partner coinvolti;

– congruità del budget;

– presenza di eventuali co-finanziamenti;

– capacità del progetto di produrre benefici concreti e misurabili.

Il Comitato può attribuire priorità ai progetti che intervengono in situazioni di emergenza, fragilità estrema, necessità sanitaria urgente o comprovato valore sociale.

15.8 – Procedura di approvazione

I progetti sono approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, sulla base della proposta istruttoria del Comitato AICPE Solidale.

Il Consiglio Direttivo può:

– approvare il progetto integralmente;

– approvarlo con modifiche o condizioni;

– rinviarlo per integrazioni;

– respingerlo.

L’approvazione deve indicare almeno:

– importo massimo finanziabile;

– finalità specifica del contributo;

– eventuali vincoli di destinazione;

– tempi di utilizzo delle somme;

– obblighi di rendicontazione.

15.9 – Convenzione di progetto

Per ogni progetto approvato potrà essere sottoscritta una convenzione o lettera di impegno tra AICPE Solidale e il soggetto beneficiario.

La convenzione disciplina:

– oggetto del finanziamento;

– importo concesso;

– tempi di erogazione;

– modalità di utilizzo dei fondi;

– obblighi informativi e di rendicontazione;

– facoltà di verifica da parte dell’Associazione;

– cause di revoca del contributo.

15.10 – Erogazione dei fondi

Le somme approvate sono erogate secondo le modalità stabilite nella deliberazione di approvazione o nella convenzione di progetto.

L’erogazione può avvenire:

– in unica soluzione;

– in più tranche;

– a stato di avanzamento;

– a rimborso documentato delle spese sostenute.

L’erogazione resta subordinata alla disponibilità delle risorse e al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

15.11 – Rendicontazione

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una rendicontazione economica e, ove richiesto, una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

La rendicontazione deve indicare:

– spese sostenute;

– documentazione giustificativa;

– scostamenti rispetto al budget approvato;

– eventuali criticità riscontrate;

– stato di avanzamento del progetto;

– impatto generato o risultati raggiunti.

L’Associazione può richiedere chiarimenti, integrazioni o documentazione aggiuntiva.

15.12 – Revoca e sospensione

AICPE Solidale può sospendere o revocare il finanziamento nei seguenti casi:

– uso delle somme per finalità diverse da quelle approvate;

– mancata o incompleta rendicontazione;

– dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera;

– inadempimento degli obblighi convenzionali;

– sopravvenuta impossibilità o non coerenza del progetto rispetto alle finalità approvate;

– comportamento del soggetto beneficiario contrario ai principi etici o statutari dell’Associazione.

In caso di revoca, l’Associazione potrà richiedere la restituzione totale o parziale delle somme già erogate, nei limiti di legge e secondo quanto previsto dalla convenzione.

15.13 – Trasparenza e comunicazione

Le attività di AICPE Solidale devono essere comunicate con modalità chiare, sobrie e trasparenti.

Ogni comunicazione pubblica relativa ai progetti finanziati deve evitare contenuti celebrativi o impropri e deve rispettare la dignità dei beneficiari, dei pazienti e delle comunità coinvolte.

L’Associazione potrà pubblicare, anche sul proprio sito o nei propri canali istituzionali, informazioni sintetiche sui progetti approvati, sui fondi destinati e sui risultati raggiunti.

15.14 – Conflitto di interessi

I componenti del Comitato e gli organi associativi coinvolti nella valutazione devono dichiarare ogni eventuale conflitto di interessi reale o potenziale.

In presenza di conflitto di interessi, il soggetto interessato deve astenersi dalla valutazione, discussione e deliberazione del progetto.

15.15 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano lo Statuto dell’Associazione, le delibere degli organi competenti e le norme del codice civile e della normativa vigente in materia di enti associativi e liberalità.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che lo ha formato, e potrà essere modificato con successiva deliberazione dello stesso organo.