Ethical Code

  1. Il Socio è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Nazionale così come pubblicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dal codice etico, come da Regolamento attuativo.
  2. Il comportamento del Chirurgo Plastico Estetico anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano.
  3. Il Chirurgo Plastico Estetico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale.
  4. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la ignoranza del quale, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
  5. Il Chirurgo Plastico Estetico iscritto all’AICPE svolge la propria attività professionale con impegno, diligenza e serietà, senza discriminazione alcuna, obbedendo alla legge universale della solidarietà umana e sociale oltre che alle norme vigenti interne e comunitarie.
  6. Adempie al suo dovere professionale con scienza e coscienza. Deve osservare e far rispettare le leggi ed i regolamenti, respingendo ogni influenza estranea alla dignità della sua funzione, e deve osservare il segreto professionale, sempre che ciò non pregiudichi la sua moralità, non arrechi danno a terzi e non intralci il corso della giustizia.
  7. Nell’esercizio della professione deve mantenere con chiunque rapporti improntati all’esatto adempimento dei propri doveri e alla dignitosa tutela dei propri diritti.
  8. Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del Chirurgo Plastico Estetico. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il paziente a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso.
  9. E’ vietato al Chirurgo Plastico Estetico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.
  10. Deve evitare ogni forma ed atteggiamento di concorrenza sleale e mantenere rapporti di cordiale e leale intesa con i suoi colleghi e con gli altri operatori sanitari e sociali, ispirandosi al reciproco rispetto che il principio etico-sociale richiede.
  11. Nell’attività medico-legale deve evitare ogni forma di consulenza scorretta che possa rappresentare un danno ingiusto a carico di altri soci, pena il deferimento al Collegio dei Probi Viri. La consulenza d’ufficio o di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi a queste disposizioni costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale, e quindi potenzialmente sanzionabile, previo deferimento al Collegio dei Probi Viri.
  12. Nell’esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra medico e paziente e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Il Chirurgo Plastico Estetico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al Paziente. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.
  13. Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non venga pubblicizzato e costituisca, di conseguenza, concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
  14. Non deve esercitare attività incompatibili con la sua professione che possano comunque ledere la dignità personale e della categoria cui appartiene.
  15. Deve sentire il dovere di aggiornare e perfezionare le proprie cognizioni professionali, per meglio operare e per elevare il proprio prestigio professionale.
  16. La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.
  17. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
  18. Per consentire ai pazienti una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall’Ordine competente per territorio.
  19. Il Chirurgo Plastico Estetico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
  20. Il Chirurgo Plastico Estetico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Il Chirurgo Plastico Estetico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l’esercizio professionale.