- Il Socio è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Nazionale così come pubblicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dal codice etico, come da Regolamento attuativo.
- Il comportamento del Chirurgo Plastico Estetico anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano.
- Il Chirurgo Plastico Estetico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale.
- Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la ignoranza del quale, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
- Il Chirurgo Plastico Estetico iscritto all’AICPE svolge la propria attività professionale con impegno, diligenza e serietà, senza discriminazione alcuna, obbedendo alla legge universale della solidarietà umana e sociale oltre che alle norme vigenti interne e comunitarie.
- Adempie al suo dovere professionale con scienza e coscienza. Deve osservare e far rispettare le leggi ed i regolamenti, respingendo ogni influenza estranea alla dignità della sua funzione, e deve osservare il segreto professionale, sempre che ciò non pregiudichi la sua moralità, non arrechi danno a terzi e non intralci il corso della giustizia.
- Nell’esercizio della professione deve mantenere con chiunque rapporti improntati all’esatto adempimento dei propri doveri e alla dignitosa tutela dei propri diritti.
- Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del Chirurgo Plastico Estetico. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il paziente a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso.
- E’ vietato al Chirurgo Plastico Estetico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.
- Deve evitare ogni forma ed atteggiamento di concorrenza sleale e mantenere rapporti di cordiale e leale intesa con i suoi colleghi e con gli altri operatori sanitari e sociali, ispirandosi al reciproco rispetto che il principio etico-sociale richiede.
- Nell’attività medico-legale deve evitare ogni forma di consulenza scorretta che possa rappresentare un danno ingiusto a carico di altri soci, pena il deferimento al Collegio dei Probi Viri. La consulenza d’ufficio o di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi a queste disposizioni costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale, e quindi potenzialmente sanzionabile, previo deferimento al Collegio dei Probi Viri.
- Nell’esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra medico e paziente e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Il Chirurgo Plastico Estetico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al Paziente. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.
- Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non venga pubblicizzato e costituisca, di conseguenza, concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
- Non deve esercitare attività incompatibili con la sua professione che possano comunque ledere la dignità personale e della categoria cui appartiene.
- Deve sentire il dovere di aggiornare e perfezionare le proprie cognizioni professionali, per meglio operare e per elevare il proprio prestigio professionale.
- La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.
- La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
- Per consentire ai pazienti una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall’Ordine competente per territorio.
- Il Chirurgo Plastico Estetico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
- Il Chirurgo Plastico Estetico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.
Il Chirurgo Plastico Estetico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l’esercizio professionale.