Articolo 1 – Costituzione
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni, l’associazione denominata “Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica” in breve “AICPE”, da ora in avanti denominata “associazione”. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del terzo settore.
Ottenuta l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, l’associazione integrerà la propria denominazione con l’acronimo “ETS” (Ente del Terzo Settore) da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico, senza che ciò comporti modifica statutaria.
Allo stesso modo, qualora l’ente, ottenuto il riconoscimento come “ETS”, per qualsiasi causa dovesse perdere tale qualifica, dovrà eliminare dalla propria denominazione l’acronimo “ETS”.
E’ fatto divieto di utilizzo dell’acronimo “ETS” da parte di soggetti diversi da quelli iscritti nel registro unico del terzo settore.
L’associazione ha la sua sede legale in Roma. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune, deliberata dal Consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica di statuto.
L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Articolo 3 – Scopi, carattere e attività dell’associazione
L’associazione è apartitica e apolitica e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare, si propone di perseguire l’obiettivo dell’elaborazione delle linee guida tecniche e scientifiche per il corretto svolgimento dell’attività professionale dei medici chirurghi plastici ed estetici. L’associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari che dovranno essere iscritti nell’apposito registro ed assicurati in base alle disposizioni di cui all’art. 18 del Codice Terzo Settore. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate
dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
L’associazione potrà partecipare quale socio. Ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore, l’associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quantomeno principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore: c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001 e ss. mm. ii.; d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo;
l) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
L’associazione, nell’ambito ed in coerenza con tale scopo, per il perseguimento dello stesso e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:
– promuovere la cultura scientifica, al fine di sostenere, supportare e potenziare le istituzioni esistenti attraverso l’organizzazione di seminari, corsi, convegni e proprie pubblicazioni; – istituire corsi di formazione tecnica e scientifica diretta alla elevazione professionale della categoria; – promuovere ricerche scientifiche di particolare interesse sociale, anche con docenti esterni all’associazione di elevata qualificazione professionale, in particolare nel settore della chirurgia plastica ed estetica, dandone adeguata diffusione anche mediante la pubblicazione nel portale WEB dell’Associazione; – costituire gruppi di studio, tra associati, anche con la collaborazione di istituzioni pubbliche, per offrire agli associati nuovi servizi, anche consulenza ed assistenza per lo svolgimento qualificato della propria professione;
– istituire borse di studio, premi ed altre forme di incentivo per i giovani neolaureati o specializzandi in chirurgia plastica estetica; – disciplinare l’attività professionale dei Chirurghi Plastici Estetici sia per quanto attiene l’attività sanitaria, sia per quanto attiene le norme
etiche di comportamento; – rappresentare i Chirurghi Plastici Estetici in tutte le sedi istituzionali, scientifiche, tecniche, politiche ai diversi livelli istituzionali, regionali, nazionali e comunitari, per la tutela dell’attività professionale e scientifica del Chirurgo Plastico Estetico;
– promuovere l’elevazione scientifica, tecnica a culturale dei propri associati;
– istituire l’Albo professionale nazionale della categoria, curarne la tenuta, verificando il possesso dei requisiti professionali ed etici dei richiedenti l’iscrizione, nonché predisporre il Codice etico, vincolante per tutti gli associati – svolgere attività editoriale, limitatamente al perseguimento dello scopo sociale, in particolare per quanto attiene alla tutela e promozione della disciplina della Chirurgia Plastica ed Estetica; L’associazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in una annotazione in calce al rendiconto economico-finanziario o nella relazione di missione.
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione
di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano gli enti del
terzo settore e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
Articolo 4 – Associati
Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto. Possono essere soci i liberi professionisti, universitari od ospedalieri, che esercitino la professione nel rispetto dei principi fondamentali di etica e deontologia professionale, che operano nel settore del S.S.N. o in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore della Chirurgia Plastica Estetica che l’associazione rappresenta.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. La domanda di ammissione va inoltrata dall’interessato al consiglio direttivo e deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto,
l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.
Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso; è personale, non trasferibile ad alcun titolo a terzi. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Articolo 5 – Categorie soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci. Sono Soci Ordinari di quest’Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano conseguito: – la specializzazione in Chirurgia Plastica, da almeno tre anni – ovvero titolo equivalente rilasciato in altro stato membro dell’Unione Europea, conformante alle norme comunitarie sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni, da almeno tre anni, ovvero titolo equivalente rilasciato in stato non membro UE, ma riconosciuto con decreto dal Ministero della Salute Italiano.
I Soci Ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo avendo il diritto di partecipare alle cariche elettive della Associazione.
Sono Soci Effettivi di quest’Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia con titolo di specializzazione in branca specialistica differente dalla chirurgia plastica che non abbiano conseguito la specializzazione in Chirurgia Plastica, ma abbiano titolo idoneo a dimostrare la loro qualificazione e competenza in Chirurgia Plastica Estetica da almeno otto anni. I soci effettivi hanno diritto di voto attivo. La categoria di socio effettivo scompare e si congela tale qualifica ai soci attualmente tali.
Sono Soci Aspiranti, i laureati in Medicina e Chirurgia i quali da meno di tre anni abbiano conseguito la specializzazione in chirurgia plastica, ovvero titolo idoneo a dimostrare la loro qualificazione e competenza nella specialità, o, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, non abbiano ancora maturato i titoli per essere Soci Effettivi o Ordinari. I Soci Aspiranti hanno diritto di voto attivo.
Sono Soci Corrispondenti i medici stranieri noti per lavori e ricerche attinenti la chirurgia plastica estetica che collaborino all’attività scientifica della società, che facciano richiesta di associazione. I Soci Corrispondenti hanno diritto di voto attivo.
I Soci Onorari possono essere personalità che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della chirurgia plastica estetica. I Soci Onorari hanno diritto di voto attivo.
I Soci specializzandi possono essere gli studenti delle scuole di specializzazione in Chirurgia Plastica che ne facciano richiesta. I Soci Specializzandi non hanno diritto di voto.
Sono Soci Aggregati gli specialisti in discipline affini (Chirurgia Maxillo-Facciale, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Oftalmica, Dermatologia, Chirurgia Generale, Ginecologia e Chirurgia toracica e loro equipollenze come da D.M. 30 gennaio 1998 – suppl. ordin. G.U. n. 37 del 14.2.1998 n. 25 e eventuali successive modifiche legislative), che si occupano, nell’ambito della loro attività professionale, specificatamente solo di alcuni settori della chirurgia plastica estetica riferiti al distretto anatomico di competenza specialistica, e che hanno interesse ad associarsi ad AICPE, possono farne richiesta, e, se accettati, avranno la qualifica di Socio Aggregato AICPE. I Soci Aggregati hanno diritto di voto attivo.
La domanda con il proprio curriculum dovrà essere presentata alla Segreteria, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo, valuterà la coerenza dei requisiti del candidato con i requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Non possono ottenere l’iscrizione all’associazione coloro che non rispondono ai requisiti morali ed etici previsti nel presente statuto e nel codice etico dell’associazione e che comunque potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare nei casi stabiliti dall’articolo 9 del presente statuto. La domanda d’iscrizione all’Associazione deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti art.4 e 5 e di quelli che il Consiglio Direttivo riterrà di richiedere al fine dell’iscrizione.
Articolo 6 – Diritti e obblighi dell’associato
Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di partecipare ai corsi ed alle lezioni tenute dai docenti e dai membri del comitato scientifico, nonché alle attività di formazione professionale, e di usufruire dei servizi promossi od organizzati dall’Associazione.
Tutti gli associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione dello Statuto qualora predisposto, il Codice Etico, il codice deontologico dell’Ordine dei Medici e le deliberazioni degli organi associativi. Gli associati devono versare il contributo annuale d’iscrizione deliberato dal Consiglio Direttivo, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Da tale data non possono più essere esercitati i diritti associativi da chi non ha provveduto al versamento. Al 31 gennaio dell’anno successivo il socio decade.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
b) per decadenza e cioè la perdita di uno o più dei requisiti in base ai
quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre tre mesi dalla scadenza fissata per il versamento;
e) per morte.
Articolo 7 – Recesso dell’associato
L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Il recesso ha effetto dall’anno successivo all’invio della relativa comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’associato receduto volontariamente può essere riammesso successivamente alle condizioni di cui ai precedenti art 4 e 5, nonché con il versamento dei contributi pregressi, a discrezione del Consiglio Direttivo, qualora la riammissione avvenga entro i due anni.
Articolo 8 – Esclusione
L’esclusione dell’associato è pronunciata dall’AssembIea, su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
– quando è venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5;
– quando sia in mora nei versamenti delle quote annuali, e non abbia proceduto al versamento ai sensi del precedente art. 6.
La delibera di esclusione ha effetto immediato. Può essere impugnata solo innanzi al Collegio dei Probi Viri.
L’iscritto escluso dall’Associazione, può esservi nuovamente ammesso, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, qualora abbia dimostrato la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 13 e 14 del presente Statuto.
Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell’art. 7.
Articolo 9 – Procedimenti e sanzioni disciplinari
L’iscritto all’Associazione che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della sua professione, di violazione delle norme del codice etico, di quelle del presente statuto o del regolamento attuativo, o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, o sia stato condannato con sentenza penale per reati dolosi , è sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo la gravità dei casi, sono:
– la censura scritta;
– la sospensione
– la radiazione
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. Essa è applicata nei casi di comportamenti inadempienti agli obblighi statutari o del codice etico, di non particolare gravità.
Oltre i casi di sospensione dall’esercizio professionale, disposta a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o dell’ordine dei medici a cui il socio e inscritto, comportano di diritto la sospensione dall’Associazione:
– la condanna per un reato doloso contro il patrimonio o la fede pubblica;
– l’emissione di un provvedimento cautelare quale il mandato o un ordine di cattura;
– in tutti i casi in cui si renda necessaria per salvaguardare, in via cautelare, la dignità ed il decoro dei Chirurghi Plastici Estetici in generale e della Associazione e degli associati in particolare.
La sospensione, in generale, ha la stessa durata del fatto che l’ha determinata. Ad essa può seguire il provvedimento definitivo di radiazione.
Per effetto della delibera di sospensione l’associato non può esercitare alcun diritto inerente la qualità di socio. Se membro di un organo dell’associazione, decade con effetto immediato.
Il Collegio dei Probi Viri, può sospendere in via cautelare, su ricorso dell’interessato, la delibera di decadenza dall’organo di appartenenza, qualora la sospensione sia stata disposta per un periodo inferiore a tre mesi.
Comportano la radiazione di diritto: la condanna in sede penale con sentenza passata in giudicato per fatti dolosi anche estranei all’esercizio dell’attività professionale; l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo superiore ad un anno.
La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio Direttivo per essere sentito sui fatti contestati.
Le deliberazioni disciplinari di particolare gravità possono essere notificate entro trenta giorni all’interessato e all’Ordine dei Medici competente su delibera del Consiglio Direttivo e possono essere impugnante entro 30 giorni dalla comunicazione, dall’interessato al Collegio dei Probi Viri.
L’iscritto radiato dall’Associazione può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno quattro anni dal provvedimento di radiazione e, se questo fu emesso a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
L’azione disciplinare si prescrive in tre anni.
Articolo 10 – Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato)
– organo di revisione legale dei conti (se nominato);
– il Comitato Scientifico;
– il Collegio dei Probiviri.
Tutti i membri degli organi dell’associazione debbono rispondere al
requisito dell’autonomia ed indipendenza da imprese, aziende ed enti economici pubblici o privati. Essi non possono svolgere attività imprenditoriale, né direttamente né per interposta persona, ad eccezione dell’attività svolta nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECNI). Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
Tuttavia, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è ammessa la facoltà di riconoscere un compenso per le cariche o incarichi attribuiti, determinato a cura del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell’assemblea. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Articolo 11 – Assemblea dei Soci e Compiti
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano, che opera con metodo democratico, secondo il principio del voto singolo. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di voto all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’associazione.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
All’assemblea spettano i seguenti compiti: in via ordinaria
a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo;
d) deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
e) deliberare sull’esclusione dei soci;
f) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e/o l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
g) determinare le linee generali programmatiche dell’attività;
h) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;
i) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e
di interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria
a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, del Codice Etico e su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci Ordinari;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Articolo 12 – Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie, da farsi a mezzo lettera trasmessa a mezzo posta o telefax o posta elettronica, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza nei quali dovrà essere diramato per telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima. Se l’associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.
L’assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice- Presidente designato) almeno una volta l’anno, per approvare il bilancio preventivo e consuntivo. All’assemblea Ordinaria possono partecipare solo i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali. L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di 1/5 dei Soci.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata di 1/5 dei Soci, per l’adozione di modifiche allo Statuto o della liquidazione dell’Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo o di revisione dei conti se
nominato.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Non possono essere conferite deleghe ai membri del consiglio direttivo.
All’Assemblea Straordinaria partecipano solo i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
Le deliberazioni concernenti l’espulsione dei Soci sono adottate a scrutinio segreto; in tal caso scrutatori sono tre Soci.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
Articolo 13 – Il Presidente
Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto tra i soci ordinari, dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.
Rappresenta, agli effetti di legge, l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente in carica convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e
cura e sovraintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può proporre al Consiglio Direttivo incarichi specifici a singoli Consiglieri o l’attribuzione di deleghe per il compimento dei singoli atti, che deve approvare.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
In sua vece può delegare e/o autorizzare i membri del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta, a rappresentare e/o a parlare in nome dell’Associazione.
Articolo 14 – Vice-Presidente
Il Vice-presidente viene eletto a scrutinio segreto tra i soci ordinari, dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.
Coadiuva il Presidente nella sua azione e lo sostituisce nelle funzioni in sua assenza. Il suo voto è decisivo in caso di parità, solo in assenza del Presidente.
Articolo 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da cinque Consiglieri, nominati dall’assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26 del Codice Terzo Settore.
I Consiglieri durano in carica due anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti una sola volta. Si applica l’art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del codice civile.
L’elezione dei Consiglieri avviene nel corso dell’Assemblea, a scrutinio segreto; sono eletti i soci ordinari AICPE che riportano il maggior numero dei voti. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
Se la graduatoria degli eletti risulta esaurita o insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.
In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea ordinaria.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente in carica almeno quattro volte l’anno. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza o utilizzando altri sistemi telematici, purché sia sempre consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; che sia consentito agli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione, sugli argomenti all’Ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Direttivo si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza (fisica o per via telematica) di almeno 5 membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Se nominato, l’organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal
Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
– convocare l’assemblea;
– predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
– predispone gli atti da sottoporre all’assemblea;
– dà esecuzione alle delibere assembleari;
– delibera su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
– definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
– redige e presenta all’AssembIea dei Soci per l’approvazione il bilancio annuale consuntivo e preventivo (se previsto) dell’associazione stessa nonché la relazione sullo sviluppo scientifico e sulla situazione economica dell’Associazione;
– documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
– delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; – promuove la diffusione dei risultati dei lavori del Comitato scientifico; – valuta l’opportunità di rilasciare il patrocinio per iniziative scientifiche promosse dagli associati o da altre Società Scientifiche;
– organizza Congressi, Riunioni, Simposi ed altri Convegni sempre di carattere scientifico e tecnico nel settore della chirurgia plastica ed estetica;
– interviene, su concorde richiesta delle parti, per prevenire le controversie tra gli associati in relazione all’esercizio professionale;
– procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
– in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
– delibera l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi o receduti;
– predispone il Regolamento dell’associazione ed il Codice etico, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
– nominare i membri del Comitato tecnico-scientifico;
– delibera l’apertura di sedi e sezioni nelle regioni e nelle provincie autonome;
– organizza corsi di formazione professionale per gli associati per l’approfondimento della specialità e controlla Io svolgimento della relativa attività di ricerca;
– tutela il prestigio dell’Associazione in ogni sede; vigila sul comportamento deontologico dei Soci, in particolare per quanto attiene alla pubblicità sanitaria che deve essere espletata con decoro e con dignità adeguate alla professione medica; – irroga le sanzioni disciplinari.
Articolo 17 – Organo di controllo e revisione legale dei conti
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.
Esso resta in carica 2 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l’elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’ art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Ai componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.
Articolo 18 – Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea ordinaria a maggioranza. Risulta eletto il socio ordinario che riporta il maggior numero di voti, a scrutinio segreto. Il Tesoriere dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Tesoriere:
– custodisce tutte le pratiche di carattere economico, giuridico e scientifico riguardanti l’Associazione; – cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili;
– provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, all’amministrazione del patrimonio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) accompagnandolo da apposita relazione.
Qualora, per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Tesoriere, il Segretario assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell’Assemblea.
Articolo 19 – Segretario
Il Segretario è eletto dall’Assemblea ordinaria a maggioranza. E’ eletto il socio ordinario che riporta il maggior numero di voti, a scrutinio segreto. Il Segretario dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Segretario:
– dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; – coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e i verbali dell’Assemblea; – attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere; – è il Segretario dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea straordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Segretario, il Tesoriere assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell’assemblea.
Articolo 20 – Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo nomina ogni due anni i membri del Comitato Scientifico, anche tra professionisti o docenti universitari non soci dell’associazione, purché di comprovata esperienza accademica o lavorativa nelle materie oggetto di studio dell’associazione.
Il comitato tecnico-scientifico nomina al proprio interno un presidente, che lo rappresenta e che relaziona al consiglio direttivo ogni qualvolta venga richiesto, ovvero presenzia alle riunioni del consiglio direttivo se invitato.
E’ facoltà del Consiglio direttivo integrare l’organo qualora lo ritenga opportuno.
Il Comitato Scientifico: – predispone progetti e individua iniziative da realizzare, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo, aventi ad oggetto tematiche attinenti alle attività di ricerca e di formazione perseguite dalla Associazione;
– ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’associazione, da effettuare secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale che verranno tempo per tempo definiti da singoli regolamenti; – coordina le attività di ricerca, cliniche e di formazione. Il Comitato è composto da tre a sette membri. Il Comitato potrà stabilire il proprio regolamento interno.
Articolo 21 – Collegio di Garanzia
Il Collegio di garanzia è un’organo consultivo e propositivo della predetta Associazione, istituito con la finalità di supportare il Consiglio Direttivo nelle valutazioni strategiche, offrendo un contributo di esperienza, equilibrio e continuità.
Ne fanno parte tre Past Presidents dell’Associazione AICPE, eletti dal Consiglio Direttivo. La durata del mandato all’interno del Collegio è di due anni.
Il Collegio non ha diritto di voto all’interno del Consiglio Direttivo, ma può essere interpellato per esprimere il parere sulle due cariche apicali del nuovo Consiglio Direttivo, formulare osservazioni e proporre iniziative su temi rilevanti per la vita associativa, nel rispetto dei valori fondanti dell’AICPE e dalla sua missione di crescita culturale e scientifica.
Articolo 22 – Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è un organo terzo rispetto alle altre componenti direttive dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci ordinari eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto. Essi durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il Collegio su richiesta di qualunque associato e/o su invito del Consiglio Direttivo o se viene a conoscenza di situazioni di propria competenza, decide ogni controversia tra i Soci e tra i soci e gli Organi dell’Associazione e su quanto attiene all’osservanza del codice etico dell’associazione.
Il Collegio dei Probiviri appena eletto sceglie il proprio Coordinatore.
Il Coordinatore dei Probiviri o eventualmente il Collegio, su invito del Presidente, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Se impedito, delega un altro Proboviro.
In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, sono consegnate dal Segretario al Coordinatore dei Probiviri i fascicoli relativi ai contenziosi ed ai casi di natura disciplinare che si sono evidenziati negli ultimi tempi.
Il coordinatore dei Probiviri sottoporrà i fascicoli agli altri probiviri, organizzerà le udienze dei Soci interessati e fornirà al successivo Consiglio Direttivo le conclusioni dell’istruttoria, proponendo contestualmente le sanzioni concordate con gli altri Probiviri.
Il Collegio, in accordo con il Consiglio Direttivo e su mandato dell’Assemblea, potrà comunicare le conclusioni dell’istruttoria e/o le eventuali sanzioni al Consiglio dell’Ordine dei medici competente per territorio di appartenenza dei Soci interessati.
Articolo 23 – Bilancio
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo, nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 117/2017, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale: tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.
I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Al ricorrere dei limiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017 dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’associazione.
Articolo 24 – Patrimonio Sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge; da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Pertanto è vietato all’associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. 117/2017, all’associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 25 – Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni fiscali in materia;
h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto
con gli scopi sociali;
k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo nel rispetto delle disposizioni del Testo unico in materia di imposte sui redditi e del d.lgs. 117/2017.
Articolo 26 – ECM
La Società persegue programma di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con eventi di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina). A tal fine mette in atto tutti i mezzi necessari per verificare il tipo e la qualità delle attività svolte. Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento, i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Articolo 27 – Logo dell’Associazione
L’uso del nome AICPE e/o del logo su carta da lettera, biglietti da visita, pubblicazioni, simposi, convegni o altro materiale stampato, o su Internet è consentito esclusivamente ai Soci Onorari, Ordinari ed Effettivi.
Il Consiglio direttivo emanerà un apposito regolamento per l’utilizzo del logo. L’uso da parte delle altre categorie di soci comporta l’ammonizione del Socio con lettera ufficiale da parte dei Probiviri e la successiva espulsione in caso di recidiva della violazione.
Articolo 28 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 29 – Conflitto d’interessi
Ciascun membro di organo dell’associazione, che ritenga di essere a conoscenza di un possibile conflitto di interessi personale nello svolgimento di una determinata attività ovvero nell’ambito di una deliberazione, ne dà immediata notizia agli altri membri dell’organo ed al presidente, precisando la natura, i termini e la portata dell’interesse per il quale, anche potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto. Portata all’ordine del giorno la deliberazione oggetto del conflitto, il membro non ha diritto di esprimere il suo voto sull’oggetto di delibera. Il membro dell’organo deve comunque essere conteggiato ai fini della determinazione del quorum costitutivo dell’organo.
Una volta dichiarato il conflitto e astenuto l’interessato, l’organo deve esprimersi sulla deliberazione oggetto del conflitto, motivando adeguatamente la convenienza per la associazione ad effettuare l’operazione oggetto del conflitto medesimo.
Nei casi di inosservanza della procedura prevista, le deliberazioni emesse possono essere impugnate entro un termine di 90 giorni dalla loro data.
Il membro dell’organo inadempiente della procedura risponde dei danni che siano derivati alla associazione dalla sua azione o dalla sua omissione.
Articolo 30 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
Articolo 31 – Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, alle disposizioni del Testo Unico in materia di Imposte sui Redditi, al D.lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

