Cari colleghi,
come molti di voi già sapranno, a fine dicembre 2023 sono state legiferate in parlamento delle importanti novità per quel che concerne l’applicazione dell’IVA negli interventi di chirurgia estetica.
Qui di seguito trovate il testo definitivo che ne regolamenta l’applicazione.
Aicpe continuerà ad impegnarsi concretamente a livello istituzionale per avere risposte sempre più chiare che consentano a medici e pazienti di avere un quadro legislativo definitivo cui fare riferimento per una corretta applicazione dell’IVA.
Articolo 4 – quater
Regime dell’Iva per prestazioni di Chirurgia Estetica
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 18, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetiche rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
- Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.